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giovedì 2 dicembre 2010

Scuola italiana: leggiamo la Costituzione.

Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana disciplinano direttamente scuola ed istruzione:


"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull' istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".


"La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".


Il dettato costituzionale è chiaro. Viene disegnata una scuola meritocratica e selettiva dove il diritto di "raggiungere i gradi più alti degli studi" è riservato ai "capaci e meritevoli" ed è reso effettivo, per i "privi di mezzi", "con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
Siamo dunque ben lontani dallo "stipendificio/diplomificio/laureificio" poi realizzato dai governi della Repubblica. Una riforma della scuola italiana che si ispiri alla Costituzione deve mirare all'efficienza ed all'eccellenza. Deve cioè avere come primo obiettivo la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento e concentrare su di esso le risorse disponibili.
La scuola non è un ammortizzatore sociale con il compito di assumere i diplomati e i laureati che il mercato del lavoro non riesce ad assorbire. Ad essa è attribuita la funzione di preparare adeguatamente i giovani al lavoro ed a una cittadinanza attiva e responsabile.
Proprio grazie alla scuola i "capaci e meritevoli", anche "privi di mezzi", devono accedere a una ripristinata mobilità sociale, idonea a premiare il merito e a rendere così più dinamico ed efficiente l'intero paese.
Tra gli intellettuali italiani impegnati a promuovere una radicale riforma del sistema scolastico si distingue per coerenza e lucidità il professor Dario Antiseri. Egli ne auspica un rinnovamento imperniato sul principio di sussidiarietà, sui "buoni scuola" e sui "crediti d'imposta", sull'abolizione del "valore legale" dei titoli di studio.
Le considerazioni di Antiseri, chiare sotto il profilo dei principi ispiratori, vanno invece sviluppate e precisate da un punto di vista tecnico giuridico e quanto alla loro compatibilità con le norme costituzionali.
A proposito dei "buoni" e dei "crediti" l'obiezione più frequente fa riferimento alla disposizione "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato" (art. 33 Cost.). Si tratta di un rilievo superabile se si tiene conto che, con un insegnamento di qualità almeno equivalente, all'attribuzione dei buoni ed alle minori entrate fiscali corrisponde una minor spesa per le scuole statali.
Più complessa è la questione dell'abolizione del "valore legale" dei titoli di studio. La proposta intende rispondere ad un problema grave. Attualmente atenei ed istituti fanno spesso a gara nel rilasciare lauree e diplomi con maggior facilità invece di competere sul piano della qualità dell'insegnamento.
Ma, da un lato, del concetto di "valore legale" appare difficile dare una definizione generale sulla base della legislazione vigente. Da un altro, bisogna fare i conti con il dettato costituzionale: "E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale" (art. 33 Cost).
Da un altro lato ancora, pur riguardando la difficoltà soprattutto le pubbliche amministrazioni, rimane in primo piano la necessità di fissare criteri e strumenti che consentano ad esse di confrontarsi in modo semplice, controllabile ed efficace con la prevedibile ulteriore proliferazione di corsi, istituti e titoli.
La proposta abolizione del "valore legale" insomma non può non essere tradotta in una riforma della certificazione pubblica della qualità dell'insegnamento e della preparazione personale. Certificazione che dovrà essere rigorosa, con effetti ben definiti e rispettosa della libertà dell'impresa e dell'insegnamento. Come sempre pare da privilegiare un approccio comparativo, che conduca ad un attento esame delle soluzioni adottate nei paesi dove libertà e qualità dell'insegnamento superiore raggiungono un livello soddisfacente.



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